Alla Provincia di Brescia
Area Attività Produttive Energia
Via Milano 13, 25126 Brescia
Alla Provincia di Brescia
Area Ambiente, Ufficio Rifiuti
Via Milano 13, 25126 Brescia
Oggetto: Note relative alla richiesta di autorizzazione della TSN del 26/06/2007 e successive integrazioni
L’associazione AttivaMente Sellero Novelle, che si interessa di temi legati a Ambiente, Diritti, Cultura, Territorio ed Informazione, esprime la propria preoccupazione per le richieste di conversione presentate dalla centrale di Teleriscaldamento TSN di Sellero (BS) e dichiara la propria opposizione alla richiesta di autorizzazione per la combustione di rifiuti, seppur limitatamente ai biodegradabili.
A tal proposito dal 28/11/07 al 31/01/08 è stata effettuata una campagna di sensibilizzazione con una raccolta di circa 450 firme per dire NO all’utilizzo di materiali diversi dalle biomasse vergini da parte delle ditte Legno Energia (recentemente autorizzata per la messa in riserva R13 di rifiuti) e TSN, entrambe di Sellero. Le firme sono verificabili presso l’associazione Attivamente Sellero Novelle.
In quanto direttamente coinvolti come residenti nella zona, ma anche come membri di una Associazione interessata ai temi della salute e della protezione dell’ambiente, riteniamo nostro diritto l’essere informati degli sviluppi e sull’eventuale avanzamento della richiesta in oggetto.
Chiediamo che queste note siano lette e messe agli atti durante la prossima Conferenza dei Servizi prevista per il giorno 11/02/08 e chiediamo una risposta scritta con le osservazioni della Provincia per i punti elencati in seguito.
In sintesi, i principali aspetti che ci preme sottolineare sono:
A) Incenerimento rifiuti. Riteniamo la pratica un modo antieconomico ed antiecologico per recuperare risorse. Inoltre più associazioni di Medici (ad esempio l’Associazione Medici per l'Ambiente) dichiarano la pericolosità del processo di incenerimento dei rifiuti in quanto, come dimostrato, è possibile causa di varie patologie, fra cui:
- Tumori polmonari e dell’apparato respiratorio
- Malattie allergiche
- Asma bronchiale
- Bronchite acuta e cronica
- Enfisema polmonare
- Infarto
- Ictus
B) Biomasse≠Rifiuti. Nella richiesta inoltrata dalla TSN in Provincia, sembra si voglia far passare i rifiuti (seppur limitatamente alla loro parte biodegradabile) come biomasse, ma le biomasse, per la legge italiana, sono materiali esclusivamente vegetali trattati solo meccanicamente. Anche le normative europee parlano chiaro: biomasse e rifiuti sono completamente diversi e come tali soggetti a differenti normative. A tal proposito sono stati avanzati vari provvedimenti e condanne dall’Unione Europea verso l’Italia per non aver recepito in maniera corretta le direttive. In sintesi, da normativa, i rifiuti devono essere soggetti alla specifica normativa che li riguarda e non possono essere trattati come biomasse. Nelle recenti integrazioni la TSN stessa ha prodotto un “Protocollo interno per l'accettabilità dei rifiuti in ingresso” evidenziando come non si possa parlare di sole biomasse vergini, ma di rifiuti: chiediamo quindi che si applichi la relativa normativa.
C) Parte biodegradabile. Il fatto che i rifiuti contengano una parte biodegradabile ci pare una scusante per aggirare la normativa e farli passare come biomasse in modo da poter usufruire della procedura semplificata. Chiamando i rifiuti col termine biomasse inoltre si rischia di ingannare l’opinione pubblica con il rischio di impedire di applicare la normativa restrittiva che riguarda il trattamento dei rifiuti e le necessarie misure di sicurezza ed abbattimento delle emissioni.
D) Procedura semplificata e VIA. Conformemente alle direttive europee, per quanto riguarda i rifiuti, non è sufficiente la procedura semplificata (come da decreto Ronchi del ’97 e successivo decreto del ‘98) ma è obbligatoria la VIA (Valutazione Impatto Ambientale). Per fare un esempio abbastanza calzante, è recente la condanna della Corte Europea di Giustizia (sentenza definitiva del luglio 2007) nei confronti dell’inceneritore di Brescia per l’attivazione della terza linea. La sentenza afferma che per la costruzione di impianti di incenerimento rifiuti, si ha l’obbligo di effettuare la VIA preventivamente alla realizzazione dell’impianto stesso.
E) Coincenerimento. La Provincia ha richiesto alla TSN dei documenti integrativi considerando evidentemente la richiesta per la combustione di rifiuti, quindi, dalle normative europee, trattando come impianto di coincenerimento. Per legge, è quindi necessario ed obbligatorio la VIA.
F) Impianto. Va ricordato che l’impianto della TSN è nato per bruciare biomasse. La conversione verso i rifiuti dovrà necessariamente prevedere una riprogettazione dell’intero impianto con una camera di post-combustione e adeguate misure di abbattimento delle emissioni. Riteniamo non lecito oltrechè pericoloso bruciare rifiuti in un impianto nato per le biomasse.
G) Pulper. Il pulper, che si è richiesto di poter bruciare, è il residuo della produzione della carta da macero e contiene tutta una serie di contaminanti che non possono essere separati dalla parte fibrosa. Fra i vari contaminanti ci sono materie plastiche e cloro. Dalla combustione del pulper, è dimostrato, si producono anche furani e diossine, sostanze particolarmente tossiche e cancerogene. Anche se le emissioni prodotte rispettano i limiti di legge, queste sostanze sono non biodegradabili, tendono ad accumularsi ed entrano nel ciclo alimentare con effetti sul lungo periodo. Ci sono inoltre numerosi studi scientifici che dimostrano come non sia sufficiente bruciare oltre gli 850°C per eliminare il rischio di produzione di diossine: è bene sfatare l’idea rassicurante che i rifiuti trattati da un inceneritore, dopo essere stati per un’ora ad una temperatura compresa tra 850 e 1200 gradi centigradi, lascino solo ceneri inerti, senza problemi ambientali e sanitari. Questo era quello che si credeva fino agli anni ’70, studi successivi hanno smentito queste credenze.
H) Inquinanti. Nella richiesta di TSN, si afferma sul pulper che “trattasi di scarti con cellulosa”, ma dalla definizione della normativa italiana, il pulper (oltre alla citata cellulosa) è una miscela di: materie plastiche, materiali metallici, cloro (utilizzato come sbiancante, e rilevato in vari studi pericolosamente oltre i limiti di legge), piombo, cromo, rame, manganese, zinco… Materie plastiche e cloro una volta combusti danno origine a diossine. Inoltre è da prevedere l’emissione di furani, metalli pesanti ed altre sostanze cancerogene che non possono essere minimamente bloccate dai filtri a manica attualmente utilizzati in TSN. Per quanto riguarda il legno trattato e fibre tessili, la loro pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose contenute (ad es. nel legno trattato possiamo avere vernici, colle, resine, impregnanti, plastiche, metalli). Come la TSN pensa di rilevare le eventuali concentrazioni di sostanze pericolose? Per esser sicuri che si tratti di legno trattato non pericoloso bisognerebbe analizzare ogni singolo elemento, non basta certo il semplice controllo visivo, ma la cosa è chiaramente non realisticamente realizzabile. Nei documenti integrativi prodotti da TSN stessa, ed in particolare nella perizia giurata relativa alle emissioni, si parla esplicitamente, fra l’altro, di diossine e furani confermando le nostre preoccupazioni: seppur questi inquinanti resterebbero entro i limiti di legge, va ricordato che si tratta di sostanze non biodegradabili e non biocompatibili che tendono quindi ad accumularsi con effetti negativi non solo sul breve ma soprattutto sul lungo periodo. Nella perizia giurata si parla inoltre dell’emissione di articolato PM10, mentre ci si dimentica delle ben più pericolose polveri sottili PM2.5 (e di quelle ancor più sottili). A tal proposito sottolineiamo alcuni aspetti:
- più tali polveri sono sottili più sono pericolose per la loro capacità di penetrare i tessuti ed il nucleo delle cellule;
- i filtri a manica attualmente utilizzati in TSN non sono minimamente adatti per le PM2.5 e per quelle ancor più sottili;
- recenti disposizioni europee, che devono essere applicate, impongono controllo e monitoraggio non solo delle PM10 ma anche delle PM2.5. La perizia relativa alle emissioni va quindi ampliata anche alle PM2.5 e non è da ritenersi sufficiente.
I) Non validità pareri favorevoli. In seguito alla richiesta della TSN, la Provincia ha richiesto una serie di documenti integrativi fra i quali il parere della Comunità Montana e dei Comuni limitrofi. Nei documenti di richiesta inviati dalla TSN ai vari enti sembra mancare l’allegato F relativo alle emissioni solo recentemente prodotto con le ultime integrazioni da parte di TSN. A parte la deplorevole mancanza da parte di TSN, riteniamo privo di validità il parere favorevole espresso dalla Comunità Montana e dai Comuni di Sellero e Paisco Loveno (e di chi altri di cui non siamo al momento al corrente) in quanto espressi senza la necessaria documentazione ed informazione. I Sindaci del Comune di Sellero e limitrofi sono responsabili della salute della popolazione che rappresentano.
J) Potenzialità TSN. Nella documentazione prodotta da TSN si dichiara una consumo di biomasse pari a 90t/giorno. In realtà non tutti i dati forniti tornano ad un riscontro matematico, ma lasciamo perdere: quello che va considerato, da normativa, non è il consumo effettivo ma quello potenziale. La potenza della centrale è di 12.9MW=11092003kcal/h e quindi, facendo riferimento al potere calorifico medio di 2540kcal/kg della biomassa, si calcola un consumo orario di (11092003kcal/h)/(2540kcal/kg)=4367kg/h che, moltiplicato per 24h al giorno, dà 4367kg/h*24h/giorno=104806kg/giorno=104.8t/giorno. Ad un risultato analogo si giunge considerando il consumo massimo orario dichiarato che è pari a 4350kg/h. Semplicemente moltiplicando per le 24h giornaliere si ottiene 4350kg/h*24h/giorno=104400kg/giorno=104.4t/giorno. Va sottolineato che una potenzialità dell’impianto oltre le 100t/giorno impone l’obbligo della VIA e non basta la procedura semplificata (e la giurisprudenza si è già espressa in proposito). Inoltre tale soglia è ridotta alla metà, 50t/giorno, se l’impianto sorge anche parzialmente in zone protette (come ad esempio il Parco dell’Adamello). La TSN dichiara coi propri dati una potenzialità oltre le 100t/giorno, valore che impone l’obbligo della VIA.
K) Zona SIC e sito UNESCO. Se si è in presenza di zone particolari protette dall’Unione Europea come le zone SIC (Sito Interesse Comunitario) la VIA è sempre obbligatoria e deve essere prodotta prima di qualunque autorizzazione. Pur non essendo l’impianto all’interno del Parco dell’Adamello (ci mancherebbe…), le emissioni della TSN hanno sicuramente incidenza sull’area del parco distante solo qualche centinaio di metri (come dimostrato dai documenti integrativi prodotti dalla TSN stessa relativi alla modellizzazione degli inquinanti). Inoltre Sellero, come Capo di Ponte, è Comune del sito Unesco n°94 (arte rupestre della Valle Camonica) e sul suo territorio c'è un parco archeologico di importanza mondiale.
L) Informazione. A nostro parere, la popolazione non è stata correttamente informata, nel completo silenzio delle autorità locali, su quanto è stato richiesto di poter bruciare, sulle emissioni previste e sulle possibili conseguenze, sulle normative vigenti, sui necessari adeguamenti all’impianto.
Infine, alcune considerazioni relative alle ultime integrazioni prodotte da TSN:
b) anche l'allegato "13" "Emissioni in atmosfera - Modellizzazione emissioni" NON può essere l'allegato F di cui alla integrazione del proponente del 21.09.2007 per i seguenti motivi :
1) è datato novembre 2007 (quindi DOPO il documento di integrazioni);
2) NON è una perizia giurata (mentre nelle integrazioni viene presentata in questo modo);
3) non risponde integralmente alle richieste della Provincia (nota del 25.07.2007) punti 7,10,11 e 12 (al massimo risponde solo al punto 10);
Detto questo è carente in quanto NON si capisce quale input è stato inserito per la simulazione ovvero quali concentrazioni in emissione dei diversi inquinanti, la velocità di emissione, la temperatura di emissione. Per le concentrazioni si parla di aver utilizzato le "massime consentite" (per alcuni parametri) e per altri quelle risultanti dalle misurazioni, mancando qualunque documento o indicazione in tal senso non è possibile valutare alcunchè.
1) non evidenziano nessuna ricaduta di sostanze inquinanti nella zona di produzione, fatto chiaramente non realistico;
2) sono incomplete e non presentano l’effettiva copertura geografica delle emissioni ed in particolare non si mostra fino a che distanza si prevede di rilevare gli effetti
3) sembra, seppur le mappe siano incomplete, che la ricaduta delle emissioni non sia limitata ai soli comuni confinanti: nel caso riteniamo che si debbano interpellare anche gli altri comuni eventualmente coinvolti
In sintesi:
- la TSN è nata per bruciare biomasse vergini: l’intero impianto va eventualmente riprogettato per le nuove funzionalità;
- riteniamo che l’autorizzazione richiesta sia non necessaria e potenzialmente pericolosa per salute ed ambiente in un’area già critica
- non riteniamo valido il parere favorevole espresso da Comunità Montana, Comuni di Sellero e Paisco Loveno in quanto non adeguatamente documentati;
- non riteniamo sufficiente la perizia giurata relativa alle emissioni in quanto non prende in considerazioni le PM2.5;
- l’integrazione di documenti, in particolare relativamente alle emissioni, presenta lacune non accettabili;
- non riteniamo che la popolazione sia stata correttamente informata;
la legge impone l’obbligo della VIA preventiva; - e quindi riteniamo che l’autorizzazione alla TSN vada negata.
Certi di un adeguato riscontro, porgiamo i nostri più cordiali saluti
Sellero (BS), 07-02-2008
Mirco Bressanelli
Associazione AttivaMente Sellero Novelle
via Camerata 9
25050 Sellero (BS)
attivamente.sn@gmail.com
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